A partire dal prossimo anno, credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana. Anche online..

A partire dal 1° gennaio 2023 si torna al vecchio regime del bonus pubblicità. Quello calcolato sul valore incrementale. Il credito è calcolato – nella misura del 75% – sui maggiori investimenti effettuati rispetto al 2022. So torna, dunque a quanto previsto dal decreto-legge n. 50/20217. Con alcuni limiti.

Il bonus è limitato alle spese sostenute per la diffusione sulla stampa, giornali quotidiani e periodici, sia localo sia nazionali. Sono esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio e televisive, anche in forma digitale.

Gli investimenti pubblicitari sono ammessi al beneficio fiscale a condizione che i giornali siano iscritti presso il competente Tribunale, oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Restano escluse tutte le altre forme di pubblicità – oltre quella radio televisiva – come la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, su vetture, sugli schermi delle sale cinematografiche.

Il credito d’imposta si calcola sugli investimenti in proporzione del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nell’anno precedente. Di conseguenza occorrerà effettuare una comparazione fra le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023 come primo esercizio) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza.

È inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risulta agevolabile.

Fonte: “Decreto Energia” (D.L. 17/2022)